Condizioni di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art.1 Legge applicabile ed efficacia normativa 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita hanno carattere normativo e regolano tutti i rapporti di compravendita che si instaureranno tra la MECVEL S.r.l. con sede in Via Due Portoni 23, 40132 Bologna Italia (nel prosieguo il Produttore) e l’Acquirente. Qualsiasi questione riguardante tali rapporti tra le parti che non sia espressamente o implicitamente risolta dalle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita o da eventuali condizioni speciali convenute dalle parti e riportate nel contratto di compravendita (che in caso di contrasto saranno considerate prevalenti) sarà disciplinata dalla legge italiana. 1.2 Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali di Vendita deve essere stipulata per iscritto. 1.3 Salvo approvazione scritta del Produttore, queste condizioni annullano e sostituiscono ogni e qualsiasi clausola o condizione contenuta, o alla quale si sia fatto riferimento, nell’ordine e/o nella corrispondenza proveniente dall’acquirente.

Art 2 Caratteristiche dei prodotti, documenti descrittivi e diritti di proprietà intellettuale ed industriale 2.1 Eventuali informazioni riguardanti le caratteristiche di funzionamento dei prodotti, i pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti, e gli altri dati contenuti in cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni o listini prezzi del Produttore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di riferimento. 2.2 Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione di quanto oggetto della fornitura o delle sue parti, rimesso all’Acquirente prima o dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del Produttore, e non può essere utilizzato dall’Acquirente, o copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza il consenso scritto del Produttore. 2.3 Il Produttore rimane titolare esclusivo di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai prodotti.

Art.3 Prezzo 3.1 Salvo diverso accordo scritto, il prezzo non include l’IVA, l’imballo, le spese doganali, di trasporto ed accessorie, e può essere soggetto a revisione da parte del Produttore per motivate circostanze.

Art.4 Prove 4.1 Le prove di collaudo, se le specifiche tecniche per le prove non sono precisate nel contratto, saranno effettuate secondo le procedure generalmente seguite dal Produttore. 4.2 Se l’Acquirente ne fa richiesta al momento dell’ordine, il Produttore deve avvertirlo delle prove, dandogli un termine sufficiente in modo da permettere ai suoi rappresentanti di presenziarvi. 4.3 Tranne diversa pattuizione scritta, il Produttore assume a suo carico tutte le spese delle prove effettuate nei suoi stabilimenti, ad esclusione di quelle personali dei rappresentanti dell’Acquirente.

Art.5 Condizioni di pagamento e riserva di proprietà 5.1 I pagamenti devono essere effettuati nei modi ed alla scadenza o scadenze concordate dalle parti. L’obbligo di pagamento si considera adempiuto, quando le relative somme sono state ricevute dalla banca del Produttore in fondi immediatamente disponibili. 5.2 Se la consegna è effettuata prima del pagamento dell’intera somma dovuta, il materiale consegnato resta di proprietà del Produttore fino al completo pagamento del prezzo, e l’Acquirente deve provvedere ad una buona conservazione di detto materiale.

Art.6 Eccezione di inadempimento, interessi di mora, facoltà di sospendere le forniture e di recesso 6.1 Se l’Acquirente è in ritardo nell’effettuare qualsiasi pagamento, il Produttore può sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni, incluse quelle derivanti dall’articolo 8, sino a che detto pagamento sia effettuato. 6.2 Oltre a quanto espresso nel punto precedente, il Produttore avrà diritto agli interessi di mora sulla somma il cui pagamento l’Acquirente effettui in ritardo, a partire dal momento in cui il pagamento è dovuto fino al momento dell’avvenuto pagamento, previa comunicazione scritta all’Acquirente. Le parti concordano di fissare il tasso degli interessi di mora, facendo la media dei tassi applicati dagli Istituti Bancari alla MecVel S.r.l. 6.3 Se il ritardo da parte dell’Acquirente nell’eseguire qualsiasi pagamento è imputabile ad una circostanza tra quelle specificate nell’articolo 10, il Produttore non ha diritto ad interessi di mora. 6.4 Se il ritardo dell’Acquirente supera i 60 giorni il Produttore ha diritto, fatta comunque salva ogni diversa azione e/o tutela prevista dalle presenti condizioni e/o dalle disposizioni applicabili, e senza bisogno di richiedere la pronuncia favorevole di alcun Tribunale, di recedere dal contratto, e conseguentemente di ottenere dall’Acquirente la restituzione dei prodotti e il risarcimento del danno subìto.

Art.7 Termine di consegna e facoltà di recesso 7.1 Salvo diverso accordo scritto, la consegna avverrà franco fabbrica: Ex Works stabilimento del Produttore. Il momento del trasferimento del rischio è determinato in conformità agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, vigenti al momento della sottoscrizione del contratto. 7.2 Se la consegna è ritardata per una qualsiasi delle circostanze di cui all’articolo 10, oppure da un’azione od omissione dell’Acquirente, beninteso diversa dalla mancata tempestiva presa in consegna dei prodotti messi a sua disposizione dal Produttore, verrà concessa una proroga del termine di consegna tale da tener conto ragionevolmente di tutte le circostanze del caso. 7.3 Se l’Acquirente non esegue il ritiro dei prodotti alla debita scadenza, deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti connessi alla consegna come se il materiale fosse stato consegnato. Il Produttore deve provvedere al magazzinaggio del materiale a spese ed a rischio e pericolo dell’Acquirente. Su richiesta scritta dell’Acquirente il Produttore deve assicurare il materiale a spese dell’Acquirente stesso. 7.4 Tranne il caso in cui il mancato ritiro da parte dell’Acquirente dipenda da una delle circostanze riportate nell’articolo 10, il produttore può richiedere all’Acquirente di prendere in consegna la merce entro un termine ragionevole. Se l’Acquirente, per una ragione qualsiasi, non fa ciò nel limite sopra citato, il Produttore ha diritto, fatta comunque salva ogni diversa azione e/o tutela prevista dalle presenti condizioni e/o dalle disposizioni applicabili, e senza bisogno di chiedere la pronuncia favorevole di alcun Tribunale, di recedere dal contratto per quanto riguarda quella parte della fornitura che rimane non consegnata a causa dell’inadempienza sopraddetta dell’Acquirente, e conseguentemente di ottenere dallo stesso il risarcimento di qualsiasi danno subìto a causa dell’inadempienza in oggetto. 7.5 Ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave, eventuali penali o qualsiasi altro rimedio per ritardata consegna imputabile al Produttore saranno applicabili solo se specificate per iscritto al momento del contratto di vendita.

Art.8 Garanzia 8.1 Nei limiti delle disposizioni che seguono, il Produttore si impegna a rimediare a qualsiasi imperfezione che sia conseguenza di un difetto di progetto, di materiali o di lavorazione. Detto impegno è limitato ai difetti che si manifestano durante il periodo (chiamato di seguito “periodo di garanzia”) di 12 mesi dalla data di consegna dei prodotti all’Acquirente. 8.2 L’Acquirente, per potersi valere dei diritti di cui al presente articolo, deve notificare per iscritto al Produttore tutti i difetti che si siano manifestati, e deve dargli ogni possibilità di constatarli e rimediarvi. 8.3 Su ricevimento di tale notificazione durante il periodo di garanzia, il Produttore deve rimediare ai difetti di cui sopra L’Acquirente rinvia al Produttore quelle parti difettose (o il prodotto completo) nelle quali si sia riscontrato un difetto, affinché il Produttore proceda alla riparazione od alla sostituzione. Le obbligazioni del Produttore si considerano adempiute con la consegna all’Acquirente delle parti debitamente riparate o delle parti fornite in sostituzione. 8.4 Tranne diversa pattuizione scritta l’Acquirente prende a suo carico il costo e i rischi di trasporto delle parti difettose e riparate. 8.5 Il Produttore potrà decidere di inviare all’Acquirente dei prodotti in sostituzione di quelli difettosi prima del ricevimento di questi ultimi, per permettere all’Acquirente di ripristinare il funzionamento della macchina nel minor tempo possibile. I prodotti difettosi sostituiti in base al presente articolo saranno consegnati al Produttore entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento dei beni inviati in sostituzione, da parte dell’Acquirente o dal suo cliente per conto di questo. La mancata o ritardata consegna dei prodotti difettosi, se non espressamente autorizzate dal Produttore, comporteranno l’addebito dei prodotti precedentemente inviati in sostituzione. 8.6 Sono imputabili al Produttore soltanto i difetti che si manifestano nelle condizioni di impiego previste dal contratto e di un’utilizzazione corretta del prodotto. La garanzia non copre i difetti dovuti a cause che sorgono dopo che è avvenuto il trasferimento dei rischi a norma della clausola 7.1, né riguarda il normale deterioramento di quelle parti soggette a consumarsi durante l’utilizzo. 8.7 In particolare, l’Acquirente decade dal diritto alla garanzia nei seguenti casi: modifica dei prodotti e dei ricambi originali senza il preventivo consenso scritto da parte del Produttore; riparazione dei prodotti presso soggetti estranei alla rete distributiva del Produttore e utilizzo di ricambi non originali.

Art.9 Responsabilità civile del Produttore 9.1 Nel caso in cui l’Acquirente, rivenditori clienti dell’Acquirente, o l’utilizzatore finale modifichino senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Produttore i prodotti contrattuali, o li utilizzino per un uso diverso da quello indicato nella documentazione, il Produttore non è responsabile per eventuali danni a persone o cose. 9.2 Anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 224/88 il Produttore è responsabile per danni a terzi derivanti dall’uso dei prodotti contrattuali solo nel caso in cui il soggetto danneggiato fornisca la prova incontestabile dell’esistenza dei pretesi danni subiti e della connessione causale tra difetti e danni. 9.3 La responsabilità del Produttore è esclusa tra l’altro nei seguenti casi: se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva al momento in cui il Produttore ha consegnato i prodotti contrattuali all’Acquirente; se il soggetto danneggiato, pur consapevole del difetto e del pericolo che ne derivava, vi si sia volontariamente esposto; se il danno sia causato dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nella documentazione dei prodotti contrattuali, o dall’utilizzo di ricambi non originali montati sui prodotti contrattuali. 9.4 L’Acquirente si impegna a comunicare tempestivamente al Produttore qualsiasi incidente o potenziale problema di sicurezza derivante dall’utilizzo dei prodotti contrattuali.

Art.10 Forza maggiore 10.1 Nessuna parte sarà responsabile per il mancato adempimento di una sua obbligazione se, dopo il perfezionamento del contratto, sopravvengono cause che ne impediscono l’esecuzione (ad es. sciopero, incendio, mobilitazione, requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezioni, deficienza di mezzi di trasporto, mancanze generali di materie prime e restrizioni all’impiego dell’energia), nella misura in cui essa provi: (a) che tale mancato adempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dal suo controllo, e (b) che essa non poteva essere ragionevolmente tenuta a prevedere, al momento della conclusione del contratto, tale impedimento ed i suoi effetti sulla sua attitudine ad eseguire il contratto, e (c) che essa non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti. 10.2 La parte che chiede l’esonero dalla responsabilità è tenuta a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuta a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua attitudine ad eseguire i suoi obblighi, l’esistenza di tale impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua attitudine a far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena verrà meno il motivo di esonero dalla responsabilità. La mancata comunicazione ha l’effetto di rendere la parte in difetto responsabile di quei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati. 10.3 Se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a sei mesi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto. Le parti si accorderanno per la ripartizione delle spese effettuate sino a quel momento per l’esecuzione del contratto.

Art.11 Risoluzione delle controversie 11.1 Tutte le controversie eventualmente derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dai singoli contratti di compravendita cui queste si applicano, sono di esclusiva competenza del Tribunale di Bologna. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra, il Produttore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell’Acquirente.

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